Nel merito: la differenza di sesso tra i nubendi è una «connotazione ontologica essenziale dell’atto di matrimonio», per questo, nessun sindaco può trascrivere nozze tra persone dello stesso sesso celebrate all’estero. Sotto il profilo procedurale: i prefetti hanno titolo per annullare questi atti, dunque è legittima la circolare con cui il ministro dell’Interno, Angelino Alfano, lo scorso ottobre aveva inviato i suoi rappresentanti territoriali a intervenire in questo senso. Sono le motivazioni con le quali il Consiglio di Stato ha annullato la trascrizione da parte del Comune di Roma – auspice il sindaco Ignazio Marino – del matrimonio gay contratto all’estero perché privo «dell’indefettibile condizione della diversità di sesso fra i nubendi».
La vicenda era scaturita per iniziativa del sindaco di Roma imitato poi da altri primi cittadini): Marino, nel corso di una folkloristica cerimonia in Campidoglio, aveva riconosciuto il legame “nuziale” sancito oltreconfine per 16 coppie romane formate da uomini o da donne. Il Viminale si era subito attivato, invitando l’allora prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, e tutti i colleghi d’Italia nella cui giurisdizione fossero stati compiuti simili riconoscimenti, a disporre l’immediato loro annullamento. Roma Capitale e le coppie interessate avevano promosso un ricorso al Tar del Lazio, che con sentenza pronunciata in marzo aveva dato ragione al Ministero – il matrimonio è solo tra uomo e donna – accogliendo però sotto il profilo procedurale la prospettazione dei ricorrenti: il prefetto non ha titolo per annullare nessun atto di stato civile, semmai, è competente il tribunale ordinario. Conseguenza pratica: perché questi “matrimoni” venissero dichiarati nulli sarebbe servita l’iniziativa del pubblico ministero. Di qui l’appello del Viminale e del suo rappresentante per Roma al Consiglio di Stato.
La sentenza è stata pronunciata l’8 ottobre, ma solo ora ne è giunta notizia. Nel merito, il più alto organismo della giustizia amministrativa ha confermato la pronuncia di primo grado: partendo infatti dal dato per cui, a norma del diritto internazionale, «i presupposti di legalità del matrimonio» sono quelli regolati «dalla legge nazionale di ciascun nubendo», ha chiaramente affermato che «prima condizione di validità ed efficacia» per l’Italia è «la diversità di sesso». Analizzando poi quali siano i poteri-doveri dell’ufficiale di stato civile a cui venga chiesta la trascrizione di nozze all’estero i giudici amministrativi hanno ricordato che il Dpr 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile) impone loro l’accertamento degli «elementi» e dei «contenuti» perché l’atto sia valido. Requisito mancante nel caso in esame, perché la stessa norma prevede una «dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie».
A questo punto, il Consiglio di Stato ha dimostrato come tale inquadramento sia conforme sia alla giurisprudenza della Corte costituzionale sia a quella europea. Quanto alla prima, ha ricordato infatti come la Consulta abbia «già affermato la coerenza dell’omessa omologazione del matrimonio omosessuale a quello eterosessuale», affermando quindi la «costituzionalizzazione» del requisito della diversità di sesso. Quanto alla seconda, ha sottolineato che la Corte europea dei diritti dell’uomo, decidendo di recente su un caso simile, ha chiesto all’Italia «di assicurare una tutela giuridica alle unioni omosessuali» affermando però a chiare lettere che «l’eventuale ammissione» delle nozze gay rientra nella «discrezionalità riservata agli Stati». Nessun obbligo, insomma, ma piena libertà al Parlamento. I massimi giudici amministrativi hanno messo nero su bianco un importante principio: «A fronte della pacifica inconfigurabilità di un diritto al matrimonio omosessuale, resta preclusa all’interprete ogni opzione ermeneutica creativa che conduca all’equiparazione dei matrimoni omosessuali a quelli eterosessuali». Poi hanno lanciato un monito ai giudici del Paese: «Il dibattito politico e culturale in corso in Italia sulle forme e sulle modalità del riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali sconsiglia all’interprete qualsiasi forzatura nella lettura della normativa di riferimento». Infine hanno evidenziato ciò che accadrebbe in caso contrario: «Si finirebbe per ammettere, di fatto, surrettiziamente ed elusivamente il matrimonio omosessuale anche in Italia, tale essendo l’effetto di quello celebrato all’estero tra cittadini italiani».
Chiarito ciò, i giudici amministrativi hanno spiegato perché i prefetti possono e devono annullare questo tipo di riconoscimenti, nonostante le vertenze relative allo stato civile siano per legge affidate ai tribunali ordinari. «Tra le materie affidate alla cura del sindaco quale ufficiale di Governo – scrive il Consiglio di Stato – è compresa anche la tenuta dei registri di stato civile». Dunque per queste funzioni il primo cittadino «resta soggetto alle istruzioni impartite dal Ministero dell’interno». E ciò anche nell’ottica di «assicurare l’uniformità di indirizzo su tutto il territorio nazionale», uniformità che «verrebbe vanificata se ogni sindaco potesse decidere autonomamente sulle regole generali di amministrazione della funzione».
Può dunque un prefetto annullare la trascrizione di un matrimonio omosessuale? Sì, perché le «funzioni di direzione, sostituzione e vigilanza» che la legge assegna ai rappresentanti territoriali del Governo, comprendono anche un «potere di annullamento gerarchico d’ufficio» sugli «atti illegittimi adottati dal sindaco». Purché il contenuto di questi atti, per legge, abbia visto partecipare il primo cittadino «nella sua qualità di ufficiale di Governo». E non di organo locale come lo sono Giunta e Consiglio comunale. Conseguenza di tutto ciò: ogni “matrimonio” gay celebrato all’estero e trascritto in Italia sarà definitivamente annullato. Senza più nessuna possibilità d’appello.
Fonte: Avvenire.it