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Decreto unioni civili, sindaci obbligati a celebrare le “nozze”

IL CASO ROMA Il decreto ponte per celebrare le unioni civili e dare attuazione della legge Cirinnà venerdì scorso è  stato trasmesso al Consiglio di Stato. E se non ci saranno altri intoppi, da metà agosto diventerà operativo e permetterà le prime trascrizioni delle unioni civili, specificando anche che non è ammessa da parte dei sindaci critici sul provvedimento l’eventuale obiezione di coscienza. I sindaci leghisti sono già sul piede di guerra, ma la legge parla chiaro: non solo l’ obiezione di coscienza (del sindaco o del funzionario comunale ) non è prevista,  ma è stato
splicitamente bocciato un emendamento in tal senso di Forza Italia, ricordano in queste ore a palazzo Chigi. Nelle scorse settimane era stata l’ Anci guidata da Piero Fassino a fare pressione sul ministro Angelino Alfano chiedendo «norme certe» e denunciando la situazione di molti primi cittadini che erano senza indicazioni davanti alle tante richieste arrivate.

L’ ANCI Andrea Gnassi, sindaco di Rimini, aveva lanciato l’allarme: Tutte le amministrazioni comunali d’ Italia sono nel limbo in attesa di quegli obbligatori decreti attuativi che consentano di rendere operativi i registri delle unioni e convivenze. Per il 5 luglio era atteso un decreto ponte con le disposizioni transitorie, una sorta di vademecum per dare la possibilità ai Comuni di rispondere alle richieste di quelle coppie eterosessuali e omosessuali, che da maggio si sono messe in fila per ufficializzare la loro unione». Intanto diverse associazioni gay avevano attaccato il ministro Alfano che non essendo favorevole alla norma, secondo loro la stava volontariamente ritardando il più possibile. Ora però il decreto è pronto. Si tratta di un testo essenziale, appena 10 articoli in attesa che entro fine anno sia il ministero della giustizia guidato da Andrea Orlando a emanare tutti i decreti attuativi della legge.

Nel testo trasmesso al Consiglio di Stato c’ è la modalità di richiesta da parte della coppia (art.1), i 15 giorni per le verifiche da parte del comune (art.2), la costituzione dell’ unione, attraverso la cerimonia pubblica alla presenza di due testimoni e la lettura degli articoli di legge, e poi la registrazione nel registro provvisorio delle unioni civili con la scelta del regime patrimoniale scelto (art.3). All’ articolo 4 c’è la scelta del cognome comune, che diversamente dal matrimonio civile, in questo caso è deciso dalla coppia.

AlL’ articolo 5 è data la possibilità alle coppie regolarmente sposate nelle quali un componente ha cambiato sesso di poter rettificare la situazione e confermare, se lo desiderano, di non voler sciogliere il
matrimonio o cessarne gli effetti civili. Lo scioglimento dell’ unione civile (art.6) su accordo delle parti
viene registrata o a seguito della convenzione di negoziazione assistita, viene trascritto nel registro
provvisorio delle unioni civili. Sulla carta d’ identità e negli altri documenti (art. 7) verrà segnalata la
costituzione dell’ unione con la formula unito civilmente o unita civilmente. E poi, viene regolamentata la
trascrizione matrimoni celebrati all’ estero (art.8) e obbligati gli amministratori comunali a creare il
registro (art.9), il tutto, come recita l’ ultimo articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

Fonte: Antonio Calitri – Il Messaggero

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