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Questa riforma consegnerà l’Italia alle lobby

Con l’intervento dell’avvocato Francesco Farri prosegue la collaborazione del Centro studi Livatino (www.centrostudilivatino.it) tesa a illustrare i passaggi più significativi della riforma costituzionale e a sottolinearne i profili problematici, allo scopo di avvicinarsi alla scadenza del voto referendario avendo consapevolezza dei contenuti delle modifiche, e lasciando da parte gli slogan.

Negli ultimi mesi, si sono levate, anche dall’estero, molte voci provenienti dal mondo dell’economia, della finanza, dei social networks e, da ultimo, anche della diplomazia, le quali hanno dipinto la riforma costituzionale italiana come ultima chance per il salvataggio del sistema Italia. Per converso, il presidente emerito della Corte Costituzionale, Paolo Maddalena, ha denunciato che «la modifica della Costituzione serve alle multinazionali, alle banche, alla finanza», a scapito degli interessi dei cittadini italiani. Di chi fidarsi?

Importanti indicazioni giuridiche per la risposta possono trarsi in quello che, a riforma approvata, diverrebbe il nuovo articolo 72, comma 7 della Costituzione. Nel cervellotico quadro dei nuovi procedimenti legislativi, la nuova Costituzione ne introduce uno per cui il governo, «indicando» un disegno di legge come «essenziale per l’attuazione del programma di governo», può in sintesi ottenere dalla Camera la definitiva approvazione delle proprie proposte entro tre mesi (giorni 5 + 70 + 5 + 15), prorogabili di due settimane in casi di particolare complessità.  Potrebbe osservarsi: è giusto che in certi casi sia riconosciuta al governo una corsia preferenziale in Parlamento!

Vero, ma è essenziale l’individuazione di tali casi e degli strumenti utilizzabili nella corsia preferenziale. I Costituenti avevano ben previsto l’esigenza di una corsia preferenziale per il governo (il decreto legge), ma avevano stabilito precisi limiti (effettiva ragione di straordinaria necessità e urgenza) e conseguenze (responsabilità del governo e perdita di efficacia fin dall’inizio del testo normativo in difetto di conversione entro sessanta giorni) della percorrenza di essa.

E il nuovo art. 72, comma 7?  Esso non prevede né apprezzabili limiti di utilizzo, né conseguenze.L’estrema vaghezza dei termini utilizzati (la essenzialità «per l’attuazione del programma di governo» appare un concetto squisitamente politico e, come tale, pressoché insindacabile) e l’àmbito estremamente ristretto delle esclusioni da tale procedimento previste in Costituzione (al regolamento della Camera si rinvia, infatti, per la sola disciplina procedimentale) lo rende sostanzialmente versatile ad ogni uso, ma anche ad ogni abuso da parte del governo, cosa che invece la Corte Costituzionale garantiva fosse esclusa per il decreto legge. Quanto alle conseguenze, appare evidente che – rispetto alla disciplina del d.l., che pure viene mantenuta – non è qui prevista la responsabilità del governo né la decadenza del testo normativo se i termini non sono rispettati.

E se è così, che funzione ha il nuovo art. 72, comma 7?  Proprio questo è il punto.  Infatti, se sapientemente combinato con l’utilizzo della questione di fiducia (senza la quale il meccanismo non funzionerebbe), esso permette al governo di “forzare” con un blitz il legislatore ad attuare il progetto presentato dal governo stesso ottenendo i seguenti “benefici”: (1) minimizzazione della discussione parlamentare e sacrificio della tutela delle minoranze, garantite dal normale iter legislativo; (2) aggiramento delle tutele di cui è circondato il decreto legge; (3) sostanziale impedimento di ogni mobilitazione contro l’iniziativa governativa da parte dell’opinione pubblica, che in tre mesi farebbe appena in tempo ad avere notizia di quello che sta succedendo nelle segrete stanze.

Chi può, al giorno d’oggi, avere interesse a conseguire “benefici” di questo tipo? Volendo tralasciare  le ipotesi più radicali, la risposta appare semplice: si tratta dei gruppi d’interesse che, operando al di fuori del circuito di legittimazione democratica e dall’humus dell’opinione pubblica nazionale, necessitano tuttavia del supporto normativo per attuare i propri interessi. Si tratta, in altre parole, di quelle che oggi sono indicate come “lobby”.  Per definizione, esse si trovano spesso nella condizione di poter influenzare (e “ricattare” politicamente) singole persone (come, ad esempio, quelle che siedono in un governo), ma molto più difficilmente esse si trovano in condizione di poter direttamente “ricattare” istituzioni come un Parlamento nazionale o una Corte Costituzionale.

E ciò è vero specie in Italia, dove il sistema costruito dai Costituenti si è mostrato estremamente garantista per gli interessi del popolo sovrano e ha creato una coscienza collettiva forte, matura e capace di mobilitarsi e opporsi con vigore a iniziative che ha trasversalmente percepito come estranee all’interesse del Paese. Ecco che il nuovo meccanismo legislativo dell’art. 72, comma 7, magicamente, fornisce il grimaldello che alle lobby mancava per annidarsi stabilmente nella legislazione italiana. Con esso, infatti, il governo non ha più alibi: esso può far digerire al Parlamento quel che vuole, senza lacciuoli e prendendo in contropiede ogni forma di rilevante reazione dell’opinione pubblica.

Con esso, si crea un efficacissimo trait d’union tra persone fisiche del governo (“ricattabili” dalle lobby) e Parlamento (non direttamente “ricattabile” dalle lobby, ma “ricattabile” dal governo tramite voto di fiducia), che non permetterà al governo di sottrarsi dal cappio che le lobby facilmente possono porgli al collo. La ricattabilità di un primo ministro che voglia salvare la poltrona diverrà la ricattabilità dell’Italia.

Come brandito dai sostenitori di progetti di legge invisi a larga parte dell’opinione pubblica, con il nuovo sistema legislativo una drastica riduzione delle pensioni al pari di una legge Scalfarotto, una privatizzazione del sistema sanitario al pari dell’eutanasia per i bambini, potranno esser legge quasi di nascosto, senza che il corpo elettorale faccia in tempo ad accorgersene e organizzare manifestazioni di opposizione. Il nuovo procedimento legislativo incarna la logica del fatto compiuto e la logica del sotterfugio, molto più e strutturalmente più di quanto avvenga adesso. Con esso, si istituzionalizza una forma di blitz legislativo che solo le lobby possono avere interesse a sfruttare. La riforma del procedimento legislativo è la pesante ipoteca delle lobby sui valori e sugli interessi dell’Italia.

Riallacciandosi alla domanda iniziale, quindi, può dirsi che sia i finanzieri stranieri sia il presidente Maddalena abbiano ragione. Di chi fidarsi, dipende dagli interessi che vogliono tutelarsi: se vogliono tutelarsi gli interessi delle lobby della finanza e delle colonizzazioni ideologiche, la riforma costituzionale è lo strumento migliore. Ma tali interessi contrastano strutturalmente con gli interessi dei cittadini e con i valori della nostra Repubblica.ù

E se vogliono salvaguardarsi gli interessi e i valori degli Italiani, allora una riforma costituzionale di questo tipo merita di esser spazzata via senza residui. E senza rimpianti: solo con un gran sospiro di sollievo.

*avvocato del Centro Studi Livatino

Fonte: CentroStudiLiviatino

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