Tracciato, servizi, segnaletica. Ecco le regole per iscriversi all’elenco pubblico
Lo scorso anno è stata avviata la costituzione del “Catalogo dei cammini religiosi italiani”, nato con lo scopo di valorizzare e promuovere questa particolare forma di turismo sociale, già esistente e diffusa nel nostro Paese, coinvolgendo i soggetti che da sempre si prendono cura di questi percorsi. L’iniziativa nasce con la Legge di Bilancio per il 2022 che ha istituito il Fondo per i cammini religiosi « per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti cammini religiosi e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano» (L. 234/2021, art. 1, c. 963).
Come indicato nel Decreto attuativo del Fondo, le risorse « sono destinate a: — azioni per il rilancio e la promozione turistica dei cammini religiosi, finalizzate all’ideazione e attuazione di una strategia di comunicazione coordinata del prodotto turistico nazionale cammini religiosi; — azioni per il recupero e la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi dei cammini religiosi, volte ad arricchire l’offerta degli itinerari con servizi per la sosta, la permanenza, lo svago dei visitatori » (D.M. 23.6.2022, art. 2). Va evidenziato che per la prima volta viene data una definizione normativa di questi percorsi; il secondo comma dell’articolo 1 qualifica cammini religiosi «gli itinerari escursionistici a tema religioso o spirituale, percorribili esclusivamente o prevalentemente a piedi o con altre forme di turismo lento e sostenibile, di livello interregionale e regionale».
Anche se, almeno per il momento, il Fondo non è destinato agli enti privati, il loro ruolo viene riconosciuto e valorizzato attraverso l’istituzione del Catalogo dei cammini religiosi italiani di cui, con il Decreto Direttoriale del Turismo del 23 marzo scorso, viene pubblicato un primo elenco comprendente 35 cammini: dal Cammino di San Giacomo in Sicilia alla Via Francigena, dal Cammino di don Tonino al Sentiero dei Fioretti, dal Cammino di Oropa al Cammino di San Carlo…; l’elenco completo è consultabile sul sito www.ministeroturismo.gov.it/cammini-ditalia/ in cui si trova anche la normativa di riferimento.
Le norme per la formazione del Catalogo sono contenute nell’Avviso pubblico del Ministero del Turismo del 28 novembre 2022; oltre agli enti pubblici possono chiedere l’iscrizione tutti i soggetti privati, gli enti del Terzo settore e, naturalmente, gli enti religiosi civilmente riconosciuti che «in riferimento a uno o più cammini religiosi, svolgono attività di destination management, di promozione del cammino e della sua manutenzione, nonché di rilascio e gestione di credenziale e testimonium» (art. 3).
Sono ammessi al Catalogo i cammini religiosi che, alla data di invio della domanda sono in possesso di almeno tre tra i requisiti elencati nell’articolo 2:
— presenza di un tracciato pedonale definito e pienamente percorribile che privilegi strade inibite al traffico veicolare o a scarso traffico veicolare;
— georeferenziazione del percorso;
— presenza di un logo del cammino che ne caratterizzi gli strumenti di comunicazione, informazione e segnaletica, nonché ogni altro supporto, anche digitale, utile all’esperienza di viaggio;
— presenza di segnaletica direzionale e informativa dedicata al cammino;
— disponibilità di un sito internet dedicato al cammino;
— presenza di servizi di supporto al turista/viandante/pellegrino, compresi ristoro e alloggio;
— possibilità per il turista/viandante/ pellegrino di acquisire e utilizzare uno o più documenti (anche in forma digitale) che certifichino l’avvenuto pellegrinaggio per l’intero percorso o per parte di esso (c.d. testimonium e credenziale del pellegrino);
— presenza di uno o più soggetti che svolgano attività di destination management, di promozione del cammino e della sua manutenzione, di gestione e aggiornamento del sito internet dedicato al cammino, nonché del rilascio e gestione di credenziale e testimonium.
Per manifestare l’interesse all’inserimento nel Catalogo gli enti interessati devono rivolgersi alla Direzione Generale della valorizzazione e della promozione del Ministero del Turismo, inoltrando a mezzo posta elettronica certificata (camminireligiosi@ pec.ministeroturismo.gov.it), la documentazione indicata nell’articolo 4:
— la scheda di candidatura riportata nell’Allegato 1,
— l’autocertificazione, secondo il modello dell’Allegato 2, attestante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 3 e che il cammino possiede almeno tre dei requisiti richiesti dall’articolo 2,
— la dichiarazione di impegno alla collaborazione di cui all’Allegato 3.
L’articolo 6 dell’Avviso stabilisce che i cammini inseriti nel Catalogo saranno inseriti nel portale Italia.it con « opportuna visibilità » (co. 1) e precisa che l’inserimento dei cammini nel Catalogo «non comporta la concessione di contributi di tipo finanziario», ma consente invece di « beneficiare delle misure attuative del Fondo per i cammini religiosi » e di fruire « delle azioni di valorizzazione e promozione turistica » (co.3).
Fonte: Patrizia CLEMENTI | Avvenire.it