Il 5 dicembre 2023 il Senato, all’unanimità, ha dato il definitivo via libera al progetto di legge sul diritto all’oblio dell’ex paziente oncologico, il quale è destinato, quindi, a divenire presto legge con la promulgazione del Presidente della Repubblica. Il progetto di legge era stato presentato grazie al decisivo impulso di Favo (la Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia), presieduta dal Prof. Francesco De Lorenzo, ed aveva ottenuto l’approvazione della Camera dei Deputati alla fine del luglio scorso. Attraverso un’ampia e trasversale convergenza delle diverse forze politiche, era stato elaborato un testo unificato che ha consentito di giungere in pochi mesi ad una legge, che colloca l’Italia – insieme a pochi altri paesi europei (Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo e Portogallo) – all’avanguardia nella tutela dei diritti dei malati oncologici.
La nuova legge tutela l’interesse della persona guarita dal cancro a che non vengano svolte indagini sulla propria pregressa condizione patologica, decorso un certo periodo di tempo dall’avvenuta guarigione, senza episodi di recidiva (cioè, ordinariamente, dopo 10 anni, oppure dopo 5 anni, ove venga in rilievo una persona minore di 21 anni). È noto, infatti, che, in Europa, la percentuale dei malati di cancro, che guariscono completamente prima di 10 anni, è cresciuta al 51% nelle donne e al 39% negli uomini; la maggior parte delle persone guarite, inoltre, torna ad avere un’aspettativa di vita tendenzialmente analoga a quella di chi non si è ammalato.
Il diritto all’oblio trova il suo fondamento nella dignità della persona, dato che una non aggiornata rappresentazione della propria condizione di vita determina, ai danni di coloro che sono guariti dal cancro, una menomazione dell’identità e un’accentuata disparità di trattamento rispetto alla generalità delle persone, nella misura in cui li costringe a fornire informazioni o a subire indagini in merito alla propria pregressa patologia. Del resto, la condizione della persona muta inevitabilmente nel tempo, generando un sacrosanto diritto alla contestualizzazione. È sul terreno di questo conflitto, fra la verità della storia e l’identità attuale, che si afferma la prevalenza del diritto all’oblio del paziente guarito.
Sul piano della disciplina normativa, la nuova legge sancisce il diritto all’oblio nel contesto della stipulazione o rinnovazione dei contratti relativi a servizi finanziari, bancari, di investimento e assicurativi, così come in sede di accesso a procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale.
Con riguardo all’aspetto contrattuale, si consideri che l’attuale disciplina del Codice Civile stabilisce l’annullabilità dei contratti di assicurazione o il diritto dell’assicuratore a recedere ove l’assicurato abbia reso dichiarazioni inesatte o reticenti in ordine a circostanze in grado di incidere sul rischio contrattuale (artt. 1892-1893 c.c.). La nuova legge provoca un totale mutamento di prospettiva, trasformando il dovere di informazione in un diritto a tacere il proprio passato oncologico e nel dovere del contraente “forte” di astenersi da ricerche, indagini o anche soltanto da mere richieste di informazioni sul punto.
A un fondamentale diritto di non discriminazione risponde, poi, il divieto – parimenti sancito dalla nuova legge – di indagini concernenti la salute dei richiedenti l’adozione, affinché la generosa aspirazione ad assicurare una famiglia ai minori che versino in stato di abbandono non sia odiosamente frustrata dallo stigma della pregressa patologia oncologica.
I principi affermati dalla nuova legge trovano fondamento anche nel diritto comunitario, dato che il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (segnatamente, agli artt. 114.3 e 169) prevede l’obbligo di protezione dei consumatori in capo all’Unione Europea, attraverso misure idonee basate su fatti scientifici e sugli interessi economici dei diretti interessati. In questo ambito assume rilievo, altresì, l’art. 9 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), che esplicitamente vieta il trattamento dei dati relativi alla salute, salvo che in alcuni casi tassativi. Inoltre, con una Risoluzione del 16 febbraio 2022 il Parlamento europeo aveva chiesto agli Stati membri di garantire il diritto all’oblio oncologico entro il 2025, auspicando “l’introduzione di norme comuni per il diritto all’oblio nel quadro delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei consumatori del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al fine di superare la frammentazione delle pratiche nazionali nel campo della valutazione del merito di credito e garantire la parità di accesso al credito per i sopravvissuti al cancro”.
In attesa di norme comuni a livello europeo, l’Italia non è rimasta a guardare e la legge sul diritto all’oblio costituisce un passo fondamentale nella tutela dei diritti della persona: una questione di civiltà, prima ancora che normativa.
Fonte: Alessandro Candido* Mauro Paladini** | CentroStudiLivatino.it
* Ricercatore senior di Diritto Pubblico nell’Università di Milano Bicocca
**Ordinario di diritto privato Università di Milano Bicocca